Art. 9. Effetti del trasferimento nella Parte mittente Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente. La Parte mittente non potra' fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterra' che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.