(Trattato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
           Effetti del trasferimento nella Parte mittente 
 
    Il trasferimento alla Parte ricevente  della  persona  condannata
sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente. 
    La Parte mittente non potra' fare  eseguire  la  pena  quando  la
Parte ricevente riterra' che la pena sia stata interamente  scontata,
nel rispetto  di  quanto  disposto  nell'articolo  9  paragrafo  1  e
nell'articolo 10 paragrafo 1.