Art. 10 Modalita' di permanenza nei CARA 1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12. 2. Il richiedente puo' allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato. 3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto. 4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto. 5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto.
Note all'art. 10: - Per l'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3. - Per l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta l'art. 22, comma 1 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'art. 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'art. 20 o del periodo di trattenimento di cui all'art. 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. (Omissis).».