Art. 11 
 
 
                Disposizioni per la gestione dei CARA 
 
  1. Il prefetto della provincia in cui e'  istituito  il  CARA  puo'
affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che
operino nel settore  dell'assistenza  ai  richiedenti  asilo  o  agli
immigrati, ovvero nel settore  dell'assistenza  sociale,  secondo  le
procedure di affidamento dei contratti pubblici previste  dal  titolo
II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema  di
capitolato di gara d'appalto per fornitura dei  beni  e  dei  servizi
relativi al funzionamento ed alla gestione del  centro,  tra  cui  in
particolare: 
    a)  un  servizio  di  gestione  amministrativa   concernente   la
registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e  della
uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione  delle  uscite
giornaliere; 
    b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per  la
permanenza nel centro.  Il  servizio  mensa  tiene  conto  anche  dei
diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; 
    c)  il  servizio  di  assistenza  sanitaria,  che  comprende  uno
screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy  e
della dignita' della persona, la tenuta di una  scheda  sanitaria  da
consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal  centro
e  l'allestimento  di  un  primo  soccorso  sanitario  per  le   cure
ambulatoriali  urgenti,  idoneo   a   garantire   l'assistenza   fino
all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture  del
servizio sanitario nazionale; 
    d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri
la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri; 
    e) un servizio di orientamento legale in materia di  immigrazione
ed asilo; 
    f) un  servizio  di  insegnamento  della  lingua  italiana  e  di
orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base  sulle
caratteristiche della societa' italiana e  sull'accesso  ai  pubblici
servizi erogati nel territorio; 
    g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare  in  via
ordinaria  anche  nelle  ore  notturne  e  nei  giorni   festivi   la
funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso
di capacita' adeguate a fare fronte  alle  esigenze  dei  richiedenti
asilo, comprese  quelle  dei  minori,  delle  donne  e  dei  soggetti
appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
    h) la nomina del direttore del centro,  secondo  quanto  previsto
dal comma 3. 
  3. Il direttore del centro e' scelto tra il personale  in  possesso
di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio  sociale  o  di  un
titolo   equipollente   ai   sensi   del   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  44  del  22  febbraio  2012,
unitamente  all'abilitazione  all'esercizio  della  professione,  con
esperienza   lavorativa   di   almeno   cinque   anni   nel   settore
dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma  di
laurea della classe LM-87 in servizio sociale  e  politiche  sociali,
unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione;  diploma
di   laurea   della   classe   LM-51   in    psicologia    unitamente
all'abilitazione all'esercizio della  professione  e  con  esperienza
lavorativa di  almeno  due  anni  nel  settore  dell'assistenza  agli
immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore  dell'assistenza
agli immigrati o nell'assistenza sociale. 
  4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in
contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi. 
  5. Il  personale  che  opera  presso  il  centro  ha  l'obbligo  di
riservatezza sui dati e le  informazioni  riguardanti  i  richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano  lasciato
il centro. 
  6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui  effettuare  almeno
trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di  accoglienza
previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto  dei  diritti
fondamentali dei richiedenti asilo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  20  e  27  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100: 
              «Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato  II
          B - articoli 20 e 21 direttiva 2004/18; articoli  31  e  32
          direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo  n.
          157/1995;  art.  7,  comma  3,   decreto   legislativo   n.
          158/1995). - 1. L'aggiudicazione degli appalti  aventi  per
          oggetto  i  servizi  elencati   nell'allegato   II   B   e'
          disciplinata  esclusivamente   dall'art.   68   (specifiche
          tecniche),  dall'art.  65  (avviso  sui   risultati   della
          procedura di affidamento), dall'art. 225  (avvisi  relativi
          agli appalti aggiudicati). 
              2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato  II  A
          sono soggetti alle disposizioni del presente codice.». 
              «Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi). - 1.
          L'affidamento dei  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
          lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in  parte,
          dall'ambito di applicazione oggettiva del presente  codice,
          avviene  nel  rispetto  dei   principi   di   economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza, proporzionalita'.  L'affidamento  deve  essere
          preceduto  da  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti,  se
          compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento  dei
          contratti  di  finanziamento,   comunque   stipulati,   dai
          concessionari di lavori pubblici che  sono  amministrazioni
          aggiudicatrici o enti aggiudicatori  avviene  nel  rispetto
          dei principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
          preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 
              2. Si applica altresi' l'art. 2, commi 2, 3 e 4. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
          ammesso o meno il subappalto, e, in  caso  affermativo,  le
          relative    condizioni    di    ammissibilita'.    Se    le
          amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
          applica l'art. 118.». 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio  2005,
          n. 140, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Il decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  dell'11  novembre  2011,
          recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole  dirette  a
          fini  speciali,  istituite  ai  sensi   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.   162/1982,   di   durata
          triennale e dei diplomi universitari,  istituiti  ai  sensi
          della legge n. 341/1990 della medesima durata, alle  lauree
          ex decreto  ministeriale  n.  509/1999  e  alle  lauree  ex
          decreto   ministeriale   n.   270/2004,   ai   fini   della
          partecipazione ai concorsi pubblici»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 44.».