Art. 16 
 
 
                        Assistenza sanitaria 
 
  1. Il  richiedente  ha  accesso  all'assistenza  sanitaria  secondo
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, fermo  restando  l'applicazione  dell'articolo  35  del
medesimo decreto nelle more  dell'iscrizione  al  Servizio  sanitario
nazionale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 34 e  35
          del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 34 (Assistenza  per  gli  stranieri  iscritti  al
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  Hanno  l'obbligo  di
          iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno  parita'
          di trattamento e piena  uguaglianza  di  diritti  e  doveri
          rispetto  ai  cittadini   italiani   per   quanto   attiene
          all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in  Italia
          dal servizio  sanitario  nazionale  e  alla  sua  validita'
          temporale: 
              a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che  abbiano
          in corso regolari attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o   siano   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento; 
              b)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o   che
          abbiano chiesto il rinnovo del  titolo  di  soggiorno,  per
          lavoro  subordinato,  per  lavoro  autonomo,   per   motivi
          familiari, per asilo politico, per  asilo  umanitario,  per
          richiesta di asilo, per attesa adozione,  per  affidamento,
          per acquisto della cittadinanza. 
              2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai  familiari
          a   carico   regolarmente    soggiornanti.    Nelle    more
          dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale  ai  minori
          figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
          e' assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
          minori iscritti. 
              3.  Lo   straniero   regolarmente   soggiornante,   non
          rientrante tra le categorie indicate nei commi  1  e  2  e'
          tenuto  ad  assicurarsi  contro  il  rischio  di  malattie,
          infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di   apposita
          polizza assicurativa con un istituto assicurativo  italiano
          o  straniero,  valida  sul  territorio  nazionale,   ovvero
          mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale  valida
          anche  per  i  familiari  a  carico.  Per  l'iscrizione  al
          servizio sanitario  nazionale  deve  essere  corrisposto  a
          titolo di partecipazione alle spese un contributo  annuale,
          di  importo  percentuale  pari  a  quello  previsto  per  i
          cittadini  italiani,  sul  reddito  complessivo  conseguito
          nell'anno precedente in Italia  e  all'estero.  L'ammontare
          del contributo e'  determinato  con  decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e non puo' essere
          inferiore  al  contributo  minimo  previsto   dalle   norme
          vigenti. 
              4.  L'iscrizione  volontaria  al   servizio   sanitario
          nazionale puo' essere altresi' richiesta: 
              a) dagli stranieri soggiornanti in Italia  titolari  di
          permesso di soggiorno per motivi di studio; 
              b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti  collocati
          alla pari, ai sensi dell'accordo europeo  sul  collocamento
          alla pari, adottato  a  Strasburgo  il  24  novembre  1969,
          ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18  maggio
          1973, n. 304. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  sono  tenuti  a
          corrispondere  per  l'iscrizione  al   servizio   sanitario
          nazionale,  a  titolo  di  partecipazione  alla  spesa,  un
          contributo annuale forfettario negli importi e  secondo  le
          modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3. 
              6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
          lettere a) e b) non e' valido per i familiari a carico. 
              7.  Lo  straniero  assicurato  al  servizio   sanitario
          nazionale e' iscritto nella azienda  sanitaria  locale  del
          comune in cui dimora  secondo  le  modalita'  previste  dal
          regolamento di attuazione.». 
              «Art. 35 (Assistenza sanitaria per  gli  stranieri  non
          iscritti al Servizio sanitario  nazionale).  -  1.  Per  le
          prestazioni sanitarie erogate ai  cittadini  stranieri  non
          iscritti al  servizio  sanitario  nazionale  devono  essere
          corrisposte, dai  soggetti  tenuti  al  pagamento  di  tali
          prestazioni,  le  tariffe  determinate  dalle   regioni   e
          province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5  e  7,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni. 
              2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a
          trattati   e   accordi    internazionali    bilaterali    o
          multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia. 
              3.  Ai  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi  pubblici  ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque essenziali, ancorche' continuative,  per  malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti: 
              a)  la  tutela  sociale  della   gravidanza   e   della
          maternita', a  parita'  di  trattamento  con  le  cittadine
          italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
          maggio 1978, n. 194,  e  del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
          cittadini italiani; 
              b) la tutela della  salute  del  minore  in  esecuzione
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  27
          maggio 1991, n. 176; 
              c) le vaccinazioni secondo la normativa  e  nell'ambito
          di  interventi  di  campagne  di   prevenzione   collettiva
          autorizzati dalle regioni; 
              d) gli interventi di profilassi internazionale; 
              e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle  malattie
          infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 
              4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate  senza
          oneri a carico dei richiedenti  qualora  privi  di  risorse
          economiche   sufficienti,   fatte   salve   le   quote   di
          partecipazione  alla  spesa  a  parita'  con  i   cittadini
          italiani. 
              5. L'accesso alle strutture sanitarie  da  parte  dello
          straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo'
          comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita',  salvo
          i casi in cui sia obbligatorio il  referto,  a  parita'  di
          condizioni con il cittadino italiano. 
              6. Fermo restando il  finanziamento  delle  prestazioni
          ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali  a  carico  del
          Ministero dell'interno, agli oneri recati  dalle  rimanenti
          prestazioni contemplate nel comma 3,  nei  confronti  degli
          stranieri  privi  di  risorse  economiche  sufficienti,  si
          provvede  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo
          sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione   dei
          programmi riferiti agli interventi di emergenza.».