Art. 3 
 
 
              Disposizioni relative alla presentazione 
             della domanda di protezione internazionale 
 
  1. La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata
anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di
origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche  in  forma
orale  e  nella  propria  lingua  con  l'ausilio  di   un   mediatore
linguistico-culturale. 
  2. Quando la volonta' di chiedere la protezione  internazionale  e'
manifestata all'ufficio di  polizia  di  frontiera  all'ingresso  nel
territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo  straniero
a  recarsi  al  piu'  presto,  e  comunque  non  oltre  otto   giorni
lavorativi,  salvo  giustificato  motivo,  presso   l'ufficio   della
questura competente alla formalizzazione della richiesta,  informando
il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso
l'ufficio indicato, e' considerato  a  tutti  gli  effetti  di  legge
irregolarmente presente nel territorio nazionale. 
  3. L'ufficio della questura  provvede  alla  formalizzazione  della
richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita  il
richiedente ad eleggere domicilio, anche  ai  fini  delle  successive
comunicazioni, salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  e
fornisce  al  richiedente  tutte  le   informazioni   relative   allo
svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10  del  decreto.
Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi'
al minore  le  informazioni  sullo  specifico  procedimento  e  sulle
garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto. 
  4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti
per  l'avvio  del  procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita'  Dublino  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello
Stato  competente  all'esame   della   domanda.   L'Unita'   Dublino,
individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione  alla
questura e alla Commissione territoriale competente. 
  5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di  cui  al  comma  4  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  quelle  sull'assistenza
sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che  l'Italia  e'
lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra  disposizione
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, 10, 19
          e 26, commi 5  e  6,  del  citato  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 3 (Autorita' competenti). - (Omissis). 
              3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
          competente   all'esame   della   domanda   di    protezione
          internazionale in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
          343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003,  e'  l'Unita'
          Dublino, operante presso il Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.». 
              «Art. 10 (Garanzie  per  i  richiedenti  asilo).  -  1.
          All'atto della presentazione  della  domanda  l'ufficio  di
          polizia competente a riceverla informa il richiedente della
          procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante  il
          procedimento e dei tempi e mezzi  a  sua  disposizione  per
          corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
          fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di  cui
          al comma 2. 
              2.  La  Commissione  nazionale   redige,   secondo   le
          modalita' definite nel regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 38 un opuscolo informativo che illustra: 
              a) le fasi della procedura per il riconoscimento  della
          protezione internazionale; 
              b)  i  principali  diritti  e  doveri  del  richiedente
          durante la sua permanenza in Italia; 
              c) le prestazioni  sanitarie  e  di  accoglienza  e  le
          modalita' per riceverle; 
              d) l'indirizzo ed il recapito telefonico  dell'ACNUR  e
          delle principali organizzazioni di tutela  dei  richiedenti
          protezione internazionale. 
              3. Al richiedente e'  garantita,  in  ogni  fase  della
          procedura, la possibilita' di contattare  l'ACNUR  o  altra
          organizzazione di sua  fiducia  competente  in  materia  di
          asilo. 
              4. Il richiedente e'  tempestivamente  informato  della
          decisione.   Tutte   le   comunicazioni   concernenti    il
          procedimento  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale sono rese al richiedente nella prima  lingua
          da lui indicata, o, se cio' non  e'  possibile,  in  lingua
          inglese, francese, spagnola o araba, secondo la  preferenza
          indicata   dall'interessato.   In   tutte   le   fasi   del
          procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
          domanda,  al  richiedente  e'  garantita,  se   necessario,
          l'assistenza di un interprete della sua lingua o  di  altra
          lingua a lui comprensibile. 
              5. In caso di  impugnazione  della  decisione  in  sede
          giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
          relativo giudizio, sono assicurate le  stesse  garanzie  di
          cui al presente articolo.». 
              «Art. 19 (Garanzie per i minori non accompagnati). - 1.
          Al minore non accompagnato che ha espresso la  volonta'  di
          chiedere  la  protezione  internazionale  e'   fornita   la
          necessaria assistenza per la presentazione  della  domanda.
          Allo stesso e' garantita l'assistenza del  tutore  in  ogni
          fase della procedura per  l'esame  della  domanda,  secondo
          quanto previsto dall'art. 26, comma 5. 
              2. Se sussistono dubbi in ordine  all'eta',  il  minore
          non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere
          sottoposto, previo consenso del minore  stesso  o  del  suo
          rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari  non
          invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli  accertamenti
          effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta'
          si applicano le disposizioni del presente articolo. 
              3. Il minore deve essere informato  della  possibilita'
          che la sua eta' puo' essere determinata  attraverso  visita
          medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita
          ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte  del
          minore, di sottoporsi alla visita medica,  non  costituisce
          motivo di impedimento all'accoglimento della  domanda,  ne'
          all'adozione della decisione. 
              4. Il minore partecipa al colloquio  personale  secondo
          quanto previsto dall'art. 13, comma 3, ed  allo  stesso  e'
          garantita  adeguata  informazione  sul  significato  e   le
          eventuali conseguenze del colloquio personale.». 
              «Art.  26  (Istruttoria  della  domanda  di  protezione
          internazionale). - (Omissis). 
              5. Quando la domanda e' presentata  da  un  minore  non
          accompagnato,  l'autorita'  che  la  riceve   sospende   il
          procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale  dei
          minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
          e per la nomina del tutore a norma degli  articoli  343,  e
          seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato  per  i
          minori stranieri presso  il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale.  Il  giudice  tutelare   nelle   quarantotto   ore
          successive alla comunicazione del  questore  provvede  alla
          nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto  con
          la  questura  per  la  conferma  della  domanda,  ai   fini
          dell'ulteriore corso  del  procedimento  e  l'adozione  dei
          provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. 
              6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
          5 informa immediatamente il Servizio centrale  del  sistema
          di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui
          all'art. 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, per l'inserimento  del  minore  in  una  delle
          strutture operanti nell'ambito del  Sistema  di  protezione
          stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al
          giudice  tutelare.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
          l'immediato  inserimento  del  minore  in   una   di   tali
          strutture, l'assistenza e  l'accoglienza  del  minore  sono
          temporaneamente assicurate  dalla  pubblica  autorita'  del
          comune dove si trova il minore. I minori  non  accompagnati
          in  nessun  caso  possono  essere  trattenuti   presso   le
          strutture di cui agli articoli 20 e 21.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26  giugno  2013  stabilisce  i
          criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
          competente  per  l'esame  di  una  domanda  di   protezione
          internazionale presentata in uno degli Stati membri  da  un
          cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione). 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 4 del  citato
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: 
              «Art. 4 (Documentazione). - 1. Quando non  e'  disposto
          il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi  dell'art.
          1-bis  del  decreto-legge  30  dicembre   1989,   n.   416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, di  seguito  denominato:  "decreto-legge",  la
          questura rilascia, entro  tre  giorni  dalla  presentazione
          della domanda, al medesimo  un  attestato  nominativo,  che
          certifica la sua qualita' di  richiedente  asilo,  nonche',
          entro venti giorni dalla presentazione  della  domanda,  il
          permesso di  soggiorno  per  richiesta  di  asilo,  di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
          regolamento di attuazione del testo unico. 
              2. Quando e' disposto il trattenimento del  richiedente
          asilo, ai  sensi  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge,  la
          questura rilascia al medesimo un attestato nominativo,  che
          certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel
          centro   di   identificazione   ovvero   nel   centro    di
          identificazione ed espulsione, di cui all'art. 3, comma  2,
          del regolamento. 
              3.  Le  attestazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          certificano l'identita' del richiedente asilo.».