Art. 4 
 
 
       Istruttoria della domanda di protezione internazionale 
 
  1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della
domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di  cui  al
comma 2, invia gli  atti  alla  Commissione  territoriale  competente
all'esame della domanda  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  del
decreto. 
  2. Qualora  sussistano  le  condizioni  per  l'accoglienza  di  cui
all'articolo 20 del decreto, l'ufficio  della  questura,  sentito  il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, invita il richiedente a  presentarsi  presso  il  CARA,
specificando espressamente i motivi  che  determinano  l'accoglienza.
Nei casi di  cui  all'articolo  21  del  decreto,  il  questore  puo'
disporre, previa valutazione  del  caso  concreto,  il  trattenimento
ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai  sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Per
tutta la durata  del  periodo  di  accoglienza  o  di  trattenimento,
l'indirizzo del centro costituisce il  luogo  di  residenza  valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al procedimento. 
  3. Nel caso in  cui  e'  disposto  nel  corso  della  procedura  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda
e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio. 
  4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di  trattenimento,
previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non  e'  intervenuta  la
decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso  alle
misure previste dagli articoli 5  e  6  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi  indicati.
Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture  del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal
decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  140,  il  richiedente  puo'
rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA. 
  5. Se, nel caso  concreto,  sussiste  rischio  di  dispersione  nel
territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia  gli  atti
al  prefetto  competente  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto. 
  6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore,  trascorsi  venti
giorni nei casi di cui all'articolo 20,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b)  e
c) del medesimo  articolo  20,  comma  2,  rilascia  un  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo valido per tre  mesi  rinnovabile  fino
alla decisione sulla domanda. 
  7. Nei casi in  cui  e'  disposto  il  trattenimento  nei  CIE,  il
permesso di  soggiorno  per  richiesta  asilo  e'  rilasciato  quando
vengono meno i presupposti della  permanenza  nel  centro  e  non  e'
ancora conclusa la procedura di esame della domanda. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 4,  comma  5,  e  20  del
          citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 21 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E'  disposto  il
          trattenimento, nei centri di cui all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: 
              a) che si trova nelle condizioni previste dall'art.  1,
          paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; 
              b) che e'  stato  condannato  in  Italia  per  uno  dei
          delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice  di
          procedura  penale,   ovvero   per   reati   inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
              c)  che  e'  destinatario  di   un   provvedimento   di
          espulsione o di respingimento. 
              2. Il provvedimento di trattenimento  e'  adottato  dal
          questore con le modalita' di cui all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso
          il  trattenimento,  il  questore  chiede  al  tribunale  in
          composizione  monocratica  la  proroga   del   periodo   di
          trattenimento per ulteriori trenta  giorni  per  consentire
          l'espletamento della procedura di cui all'art. 28. 
              3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
          e' comunque garantito ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli
          avvocati ed agli organismi  di  tutela  dei  rifugiati  con
          esperienza  consolidata   nel   settore   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno.». 
              - Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli  5  e  6
          del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: 
              «Art. 5 (Misure di accoglienza). -  1.  Il  richiedente
          asilo inviato nel  centro  di  identificazione  ovvero  nel
          centro di identificazione ed espulsione ai sensi  dell'art.
          1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture  in
          cui e' ospitato,  per  il  tempo  stabilito  e  secondo  le
          disposizioni del regolamento. 
              2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il  permesso
          di soggiorno, che risulta  privo  di  mezzi  sufficienti  a
          garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
          il  sostentamento  proprio  e  dei  propri  familiari,   ha
          accesso, con i suoi familiari, alle misure di  accoglienza,
          secondo le norme del presente decreto. 
              3.  La  valutazione  dell'insufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un  periodo
          non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura  -
          Ufficio  territoriale  del  Governo,  in  base  ai  criteri
          relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
          direttiva del Ministro dell'interno,  di  cui  all'art.  4,
          comma 3, del testo unico. 
              4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma
          2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
          ha  presentato  la  domanda  di  asilo,  entro  il  termine
          previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico,  decorrente
          dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui  il
          richiedente  sia  soggiornante  legalmente  nel  territorio
          nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre  dal
          verificarsi  dei  motivi  di  persecuzione  addotti   nella
          domanda. 
              5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
          momento  della  presentazione  della  domanda   di   asilo.
          Eventuali   interventi   assistenziali   e   di   soccorso,
          precedenti alla presentazione della domanda di asilo,  sono
          attuati a norma delle  disposizioni  del  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito dalla  legge  29  dicembre
          1995, n. 563, e del  relativo  regolamento  di  attuazione,
          adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996,  n.  233,
          del Ministro dell'interno. 
              6. Le misure di accoglienza hanno  termine  al  momento
          della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
          ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento. 
              7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  17   del
          regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso  la
          decisione di rigetto della domanda d'asilo,  il  ricorrente
          autorizzato  a  soggiornare  sul  territorio  nazionale  ha
          accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non  gli
          e' consentito il lavoro, ai sensi dell'art.  11,  comma  1,
          ovvero nel caso  in  cui  le  condizioni  fisiche  non  gli
          consentano il lavoro.». 
              «Art. 6 (Accesso all'accoglienza). - 1.  Nelle  ipotesi
          di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente asilo,  ai  fini
          dell'accesso alle misure di accoglienza per  se'  e  per  i
          propri  familiari,  redige   apposita   richiesta,   previa
          dichiarazione,  al  momento   della   presentazione   della
          domanda,  di  essere  privo   di   mezzi   sufficienti   di
          sussistenza. 
              2. La Prefettura - Ufficio  territoriale  del  Governo,
          cui  viene  trasmessa,  da   parte   della   questura,   la
          documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza
          dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art.  5,  comma  3,
          accerta, secondo le modalita' stabilite  con  provvedimento
          del  Capo  del   Dipartimento   per   liberta'   civili   e
          l'immigrazione    del    Ministero     dell'interno,     la
          disponibilita'  di  posti  all'interno   del   sistema   di
          protezione dei richiedenti asilo e dei  rifugiati,  di  cui
          all'art. 1-sexies del decreto-legge. 
              3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al
          comma   2,   l'accoglienza   e'   disposta    nei    centri
          d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi
          del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il  tempo  strettamente
          necessario all'individuazione del centro di cui  al  citato
          comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 9, comma 2, del regolamento. 
              4. La Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo
          provvede  all'invio   del   richiedente   nella   struttura
          individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi
          a disposizione dal centro  stesso.  Gli  oneri  conseguenti
          sono a carico della Prefettura. 
              5.   L'accoglienza   e'   disposta   nella    struttura
          individuata ed e' subordinata all'effettiva  residenza  del
          richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento  in
          altro  centro,  che  puo'  essere  disposto,  per  motivate
          ragioni,  dalla  Prefettura  -  Ufficio  territoriale   del
          Governo in cui ha sede  la  struttura  di  accoglienza  che
          ospita il richiedente. 
              6.  L'indirizzo  della  struttura  di  accoglienza,  e'
          comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio  territoriale
          del  Governo,  alla  questura,  nonche'  alla   Commissione
          territoriale  e  costituisce  il  luogo  di  residenza  del
          richiedente, valevole agli effetti della notifica  e  della
          comunicazione  degli  atti  relativi  al  procedimento   di
          riconoscimento dello  status  di  rifugiato,  nonche'  alle
          procedure  relative   all'accoglienza,   disciplinate   dal
          presente decreto. E' nella facolta' del  richiedente  asilo
          comunicare tale luogo di residenza al proprio  difensore  o
          consulente legale. 
              7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture
          di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale
          del Governo eroga il contributo di cui  all'art.  1-sexies,
          comma 3, lettera c), del  decreto-legge.  L'erogazione  del
          contributo e' limitata al tempo strettamente necessario  ad
          acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza
          e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto  alla
          Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga. 
              8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure  di
          accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale  amministrativo
          regionale competente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
          durante l'esame della domanda).  -  1.  Il  richiedente  e'
          autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai  fini
          esclusivi della  procedura,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 11 del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.
          140, fino alla decisione della Commissione territoriale  in
          ordine alla domanda, a  norma  dell'art.  32.  Il  prefetto
          competente stabilisce  un  luogo  di  residenza  o  un'area
          geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.».