Art. 4 Istruttoria della domanda di protezione internazionale 1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto. 2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore puo' disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento. 3. Nel caso in cui e' disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio. 4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non e' intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, con le modalita' ed i presupposti ivi indicati. Nel caso di momentanea indisponibilita' di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente puo' rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA. 5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto. 6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda. 7. Nei casi in cui e' disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non e' ancora conclusa la procedura di esame della domanda.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 4, comma 5, e 20 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo integrale dell'art. 21 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: a) che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 28. 3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.». - Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo integrale degli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «Art. 5 (Misure di accoglienza). - 1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. 2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto. 3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico. 4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda. 5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233, del Ministro dell'interno. 6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.». «Art. 6 (Accesso all'accoglienza). - 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art. 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge. 3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento. 4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. 5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. 6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale. 7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga. 8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'art. 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.».