Art. 5 
 
 
          Esame della domanda di protezione internazionale 
 
  1. La Commissione territoriale  esamina  la  domanda  e  adotta  le
relative decisioni secondo i  principi  fondamentali  e  le  garanzie
fissati nel capo II del decreto. 
  2. In ogni fase del procedimento, il richiedente puo' integrare  la
documentazione presentata ai sensi dell'articolo 31 del decreto. 
  3.  La  Commissione  territoriale  ricevuta  la  domanda  ai  sensi
dell'articolo  3,  dispone  l'audizione  del   richiedente,   tramite
comunicazione effettuata dalla questura competente al  domicilio  del
medesimo, fermi restando i termini piu' brevi  previsti  per  l'esame
prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il  colloquio  si
svolge con le modalita' di  cui  all'articolo  13  del  decreto.  Del
colloquio e' redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo
14 del decreto, di cui viene  data  lettura  al  richiedente  in  una
lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. 
  4. Il richiedente puo' chiedere  alla  Commissione  il  rinvio  del
colloquio nelle ipotesi  previste  dall'articolo  12,  comma  3,  del
decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui e'  allegata  la
certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se  il  rinvio  e'
richiesto per condizioni di salute.  Se  la  Commissione  accorda  il
rinvio, comunica direttamente all'interessato,  presso  il  domicilio
eletto, la data del  nuovo  colloquio.  In  caso  contrario,  con  le
medesime modalita', invita il richiedente a  presentarsi  nel  giorno
inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima  data
utile. 
  5. La Commissione puo' omettere  il  colloquio  nei  casi  previsti
dall'articolo  12,  comma  2,   del   decreto,   dandone   tempestiva
comunicazione all'interessato tramite  la  questura  competente.  Nei
casi di incapacita' o impossibilita' del richiedente di sostenere  un
colloquio personale, la  certificazione  prevista  dall'articolo  12,
comma 2,  del  decreto,  qualora  non  risulti  gia'  compresa  nella
documentazione  allegata  alla   domanda   e'   presentata   a   cura
dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione. 
  6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti  dall'articolo
13 del decreto. La Commissione  adotta  idonee  misure  affinche'  il
colloquio si  svolga  in  condizioni  di  riservatezza,  in  modo  da
garantire la riservatezza  dell'identita',  delle  dichiarazioni  dei
richiedenti  e  delle  condizioni  dei  soggetti  appartenenti   alle
categorie  vulnerabili   indicate   dall'articolo   8   del   decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
  7. Se  il  richiedente,  benche'  regolarmente  convocato,  non  si
presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto  il  rinvio,  la
Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione
la Commissione da' atto che la stessa e' stata assunta in mancanza di
colloquio, secondo quanto previsto dall'articolo  12,  comma  4,  del
decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il capo II del citato decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25, reca: «Principi fondamentali e garanzie». 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 31 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 31 (Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o  di
          nuovi elementi). - 1.  Il  richiedente  puo'  inviare  alla
          Commissione territoriale memorie e documentazione  in  ogni
          fase del procedimento.  Nel  caso  in  cui  il  richiedente
          reitera la domanda prima della decisione della  Commissione
          territoriale, gli elementi che sono alla base  della  nuova
          domanda  sono  esaminati   nell'ambito   della   precedente
          domanda. 
              2.». 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 28 del citato decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 28 (Esame prioritario). - (Omissis). 
              2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena  ricevuta  la
          domanda il questore, competente in base al luogo in cui  e'
          stata presentata, dispone il trattenimento del  richiedente
          ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente  provvede
          alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla
          Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
          di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.
          La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 2, 3  e  4  e
          dell'art. 13 del  citato  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25: 
              «Art. 12 (Colloquio personale). - (Omissis). 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art.  3  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
          casi in cui risulti certificata dalla  struttura  sanitaria
          pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il  Servizio
          sanitario nazionale  l'incapacita'  o  l'impossibilita'  di
          sostenere un colloquio personale. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              (Omissis).». 
              «Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio  personale).
          - 1.  Il  colloquio  personale  si  svolge  in  seduta  non
          pubblica, senza la  presenza  dei  familiari,  a  meno  che
          l'autorita' decidente non ritenga  che  un  esame  adeguato
          comporti anche la presenza di altri familiari. 
              2. In presenza  di  un  cittadino  straniero  portatore
          delle particolari esigenze di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2005,  n.  140,  al  colloquio  puo'
          essere  ammesso  personale  di  sostegno  per  prestare  la
          necessaria assistenza. 
              3. Il colloquio del minore avviene  alla  presenza  del
          genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso  di
          minori  non  accompagnati,  il  colloquio  si  svolge  alla
          presenza del tutore di cui all'art. 26, comma 5. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  e'  assistito  da  un
          avvocato ai  sensi  dell'art.  16,  questi  e'  ammesso  ad
          assistere al colloquio.». 
              - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 30
          maggio 2005, n. 140: 
              «Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di  esigenze
          particolari).  -  1.   L'accoglienza   e'   effettuata   in
          considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo  e  dei
          loro familiari, in particolare  delle  persone  vulnerabili
          quali  minori,  disabili,  anziani,  donne  in   stato   di
          gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone  per
          le quali e'  stato  accertato  che  hanno  subito  torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o sessuale. 
              2. Nei centri di identificazione sono previsti  servizi
          speciali  di  accoglienza  delle  persone   portatrici   di
          esigenze particolari, stabiliti dal direttore  del  centro,
          ove possibile, in collaborazione con la ASL competente  per
          territorio,   che   garantiscono    misure    assistenziali
          particolari   ed   un   adeguato   supporto    psicologico,
          finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo  quanto
          previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento. 
              3.  Nell'ambito   del   sistema   di   protezione   dei
          richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies
          del  decreto-legge,  sono  attivati  servizi  speciali   di
          accoglienza per i richiedenti asilo portatori  di  esigenze
          particolari, che tengano conto delle  misure  assistenziali
          da garantire alla persona in relazione alle sue  specifiche
          esigenze. 
              4.  L'accoglienza  ai  minori   non   accompagnati   e'
          effettuata, secondo  il  provvedimento  del  Tribunale  dei
          minorenni,  ad  opera  dell'ente  locale.  Nell'ambito  dei
          servizi del sistema di protezione dei richiedenti  asilo  e
          dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del  decreto-legge,
          gli enti locali  interessati  possono  prevedere  specifici
          programmi  di   accoglienza   riservati   ai   minori   non
          accompagnati,   richiedenti   asilo   e   rifugiati,    che
          partecipano alla ripartizione del Fondo  nazionale  per  le
          politiche e i servizi dell'asilo. 
              5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
          base delle risorse disponibili del Fondo nazionale  per  le
          politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
          minori,   con   l'Organizzazione    internazionale    delle
          migrazioni (OIM) ovvero con la Croce  rossa  italiana,  per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori  non  accompagnati.  L'attuazione  dei
          programmi e' svolta nel superiore interesse  dei  minori  e
          con l'obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo  da
          tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».