Art. 6 Decisione 1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria; b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto; c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto. 2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto. 3. La decisione su ogni domanda e' assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto, la decisione e' assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli. 4. La decisione di cui al comma 1 e' assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento. 6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato. 7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2; b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. (Omissis). 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, e degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 6 (Accesso alla procedura). - (Omissis). 2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. (Omissis).». «Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle domande). - 1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. 2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art. 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.». «Art. 9 (Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.». - Si riporta il testo integrale degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 27 (Procedure di esame). - 1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. 3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.». «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda e' palesemente fondata; b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente. 2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. 3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.». - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento). - (Omissis). 2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.». - Si riporta il testo integrale dell'art. 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: «Art. 23 (Permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile. 2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita' quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.». - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis). 4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'art. 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5 del decreto legislativo. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220: «Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - (Omissis). 4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero, b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero, c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero, d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (Omissis).».