Art. 7 
 
 
                           Condizionalita' 
 
  1.  L'erogazione  della  NASpI  e'   condizionata   alla   regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonche'  ai
percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 
  2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione  della
presente    disposizione    nonche'     le     misure     conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di
politica attiva di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 181  del  2000  si  vedano  le  note
          all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  3,  della  citata
          legge n. 183 del 2014 si vedano le note alle premesse.