Art. 10 
 
 
          FIA italiani chiusi e modalita' di partecipazione 
 
  1. Sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui  patrimonio
e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri  stabiliti  dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  c),  del
TUF, nei beni previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere  d),  e),  e
f), ovvero nei beni indicati alla  lettera  b)  dello  stesso  comma,
diversi dalle  quote  o  dalle  azioni  di  Oicr  aperti,  in  misura
superiore al 20 per cento. 
  2.  Il  patrimonio  del  FIA  e'  raccolto,  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento  o  dallo  statuto,  mediante  una  o  piu'
emissioni di quote o azioni di eguale valore unitario. Il regolamento
o lo statuto del FIA disciplina le modalita' concernenti le emissioni
successive alla prima. 
  3. Le azioni o quote del FIA  chiuso  sono  sottoscritte  entro  il
termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione positiva della
procedura di commercializzazione prevista dagli articoli 43 e 44  del
TUF e dalle relative norme di  attuazione.  In  caso  di  offerta  al
pubblico, il termine decorre dalla  pubblicazione  del  prospetto  ai
sensi dell'articolo 94, comma 1, del TUF. 
  4. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui
e' consentita una proroga del termine di  sottoscrizione  di  cui  al
comma 3 non superiore a 12 mesi al fine di completare la raccolta del
patrimonio. 
  5. Una volta terminato il periodo  di  sottoscrizione,  comprensivo
dell'eventuale  proroga  di  cui  al  comma  4,  se  risulta  che  il
patrimonio del FIA e' stato  sottoscritto  in  misura  non  inferiore
all'ammontare minimo indicato nel regolamento  o  nello  statuto,  il
gestore puo' decidere di ridimensionare il FIA, in  conformita'  alle
previsioni del regolamento o dello statuto del FIA stesso.  Nel  caso
in cui il  patrimonio  del  FIA  sia  stato  sottoscritto  in  misura
superiore all'offerta, il gestore  puo'  decidere  di  aumentarne  il
patrimonio del FIA, in conformita' alle previsioni del regolamento  o
dello statuto del FIA stesso.  Tali  decisioni  sono  tempestivamente
comunicate dal gestore alla Banca d'Italia. 
  6. I partecipanti a un FIA chiuso o a  un  suo  eventuale  comparto
versano un importo corrispondente  al  valore  delle  quote  o  delle
azioni sottoscritte; tale importo puo' essere costituito  da  crediti
certi, liquidi ed esigibili  detenuti  nei  confronti  del  fondo.  I
partecipanti a un FIA riservato  possono  altresi'  sottoscrivere  le
quote o le azioni del FIA riservato o di  un  suo  comparto  mediante
conferimento di beni in natura o di crediti. 
  7. I versamenti relativi alle quote o  azioni  sottoscritte  devono
essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o  nello
statuto del FIA. Nel caso di  FIA  riservati,  i  versamenti  possono
essere effettuati  in  piu'  soluzioni,  a  seguito  di  impegno  del
sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore  in
base alle esigenze di investimento del FIA medesimo. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 6 del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998 vedasi nelle Note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  43  e  44
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati).  -  1.
          La  commercializzazione  di   FIA   e'   l'offerta,   anche
          indiretta, su iniziativa o per  conto  del  gestore,  delle
          quote o azioni  del  FIA  gestito  rivolta  ad  investitori
          residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE. 
              2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle
          azioni di FIA italiani riservati,  FIA  UE  e  FIA  non  UE
          gestiti da una Sgr o da un  GEFIA  non  UE  autorizzato  in
          Italia  e  la  commercializzazione  in  uno  Stato  dell'UE
          diverso   dall'Italia,   nei   confronti   di   investitori
          professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
          e FIA non UE gestiti da una  Sgr  o  da  un  GEFIA  non  UE
          autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica  alla
          Consob. La  Consob  trasmette  tempestivamente  alla  Banca
          d'Italia le  informazioni  contenute  nella  notifica  e  i
          documenti ivi allegati. 
              3. La notifica contiene: 
              a) la lettera di notifica, corredata del  programma  di
          attivita'   che   individua   il    FIA    oggetto    della
          commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; 
              b) il regolamento o lo statuto del FIA; 
              c) l'identita' del depositario del FIA; 
              d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe
          a disposizione degli  investitori  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina
          attuativa; 
              e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master
          se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder; 
              f) se  rilevante,  l'indicazione  dello  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia in  cui  le  quote  o  azioni  del  FIA
          saranno commercializzate; 
              g)  le  informazioni  sulle  modalita'  stabilite   per
          impedire la commercializzazione delle quote  o  azioni  del
          FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal  fine,
          il regolamento o lo statuto e  la  documentazione  messa  a
          disposizione degli investitori prevedono che le quote o  le
          azioni dei FIA possono  essere  commercializzate  solo  nei
          confronti di investitori professionali. 
              4. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  se  non
          sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi  dal
          ricevimento della notifica: 
              a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo' avviare
          la commercializzazione in Italia delle quote o  azioni  del
          FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione
          in Italia di un FIA  UE,  la  comunicazione  e'  effettuata
          anche nei confronti dell'autorita' competente  dello  Stato
          d'origine del FIA; 
              b)  trasmette  all'autorita'  competente  dello   Stato
          dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE
          intende commercializzare il FIA il  fascicolo  di  notifica
          che include  la  documentazione  prevista  dal  comma  3  e
          l'attestato  di  cui  al  comma  5.   La   Consob   informa
          tempestivamente il gestore dell'avvenuta  trasmissione  del
          fascicolo di notifica. 
              Il gestore  non  puo'  avviare  la  commercializzazione
          prima della ricezione di tale comunicazione. 
              5. La Banca d'Italia  esprime  la  propria  intesa  sui
          profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e)  del  comma
          3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
          oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
          Stato  membro  dell'UE  diverso   dall'Italia,   la   Banca
          d'Italia, ove rilasci la propria  intesa,  attesta  che  il
          gestore  e'  autorizzato  a  gestire  il  FIA  oggetto   di
          notifica. 
              6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce  con
          regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma
          2. 
              7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e
          dei documenti indicati nel comma  3,  il  gestore  comunica
          tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della
          relativa vigenza o,  nel  caso  di  modifiche  che  non  e'
          possibile pianificare, non  appena  esse  intervengono.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica ed i  documenti  alla
          stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento  della
          comunicazione la Consob e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, possono  disporre  il  divieto
          della modifica. 
              8. La  commercializzazione  in  Italia,  a  investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39, delle quote o azioni di
          FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA
          UE o da un GEFIA non UE autorizzato in  uno  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia, e'  preceduta  da  una  notifica  alla
          Consob  da  parte  dell'autorita'  dello  Stato  membro  di
          origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica e  i  documenti  alla
          stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o
          azioni  di  FIA  italiani  resta  fermo   quanto   previsto
          nell'art. 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce con regolamento  la  procedura  per  la
          notifica prevista dal presente comma. 
              9. Le disposizioni del presente articolo relative  alle
          Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si  applicano  anche  ai
          FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE  che  gestiscono  i
          propri patrimoni.» 
              «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati).  -
          1. Fermo restando quanto previsto  dagli  articoli  35-bis,
          37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia  di  quote  o
          azioni di FIA italiani  non  riservati  alle  categorie  di
          investitori  di  cui  all'art.  43,  e'  preceduta  da  una
          notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun  FIA
          oggetto di commercializzazione. 
              2. Alla lettera di notifica  e'  allegata  la  seguente
          documentazione: 
              a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
              b) il regolamento o  lo  statuto  del  FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
              c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
          mettere a disposizione  prima  dell'investimento  ai  sensi
          dell'art. 6, comma  2,  lettera  a),  n.  3-bis),  e  delle
          relative  disposizioni  di  attuazione,  da   cui   risulta
          l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
          o piu' investitori o categorie di investitori. 
              3. La Consob comunica al gestore che  puo'  iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
              4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina  la
          procedura per la notifica prevista dal comma 1. 
              5.  I  gestori  di  FIA   UE   e   FIA   non   UE   che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
              a) i gestori hanno  completato  le  procedure  previste
          dall'art. 43; 
              b)  gli  schemi  di  funzionamento  e   le   norme   di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
              c) la disciplina del depositario di FIA e'  equivalente
          a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; 
              d) il regolamento o lo statuto  del  FIA  non  consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori o categorie di investitori ai  sensi  dell'art.
          35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle  disposizioni
          dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
              e) il modulo organizzativo adottato assicura in  Italia
          l'esercizio dei diritti patrimoniali degli  investitori  in
          conformita' alle disposizioni regolamentari  dettate  dalla
          Consob, sentita la Banca d'Italia; 
              f) le informazioni  da  mettere  a  disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
              6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
          regolamento    le     procedure     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
              7.  All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione   alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
              8. Nel caso di FIA soggetti  alla  disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'art. 94,  comma  1,  e  la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista  dall'art.  94-bis,  comma  2.  La   comunicazione
          prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento  di
          approvazione del prospetto. 
              9. La Consob e la Banca d'Italia  esercitano  i  poteri
          previsti  dagli  articoli  8  e  10  nei  confronti   degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  94
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art.  94  (Prospetto  d'offerta).  -  1.  Coloro   che
          intendono  effettuare  un'offerta  al  pubblico  pubblicano
          preventivamente un prospetto. A tal fine,  per  le  offerte
          aventi ad oggetto  strumenti  finanziari  comunitari  nelle
          quali l'Italia e' Stato membro d'origine e per  le  offerte
          aventi  ad  oggetto  prodotti  finanziari   diversi   dagli
          strumenti  finanziari  comunitari,  ne   danno   preventiva
          comunicazione alla Consob allegando il prospetto  destinato
          alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere pubblicato
          finche' non e' approvato dalla Consob. Nel caso di  offerta
          al pubblico di quote o azioni di Oicr chiusi per  le  quali
          l'Italia e' lo Stato  membro  d'origine,  il  prospetto  e'
          pubblicato quando si  e'  conclusa  la  procedura  prevista
          dall'art. 43 o dall'art. 44 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
              (Omissis).».