Art. 11 
 
 
            Modalita' di rimborso dei FIA italiani chiusi 
 
  1. Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono  rimborsate  ai
partecipanti secondo le modalita' indicate nel  regolamento  o  nello
statuto alla scadenza del termine di durata del FIA. 
  2. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i casi in cui
e' possibile una proroga del termine di durata del FIA non  superiore
a  tre  anni  per   il   completamento   della   liquidazione   degli
investimenti. Nel caso in cui il gestore si avvale di  tale  proroga,
ne da' tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia  e  alla  Consob,
specificando  le  motivazioni  poste  a   supporto   della   relativa
decisione. 
  3.  Il  regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  puo'  prevedere   la
possibilita'  che   le   quote   o   le   azioni   siano   rimborsate
anticipatamente nei seguenti casi: 
  a)  su  iniziativa   del   gestore,   a   tutti   i   partecipanti,
proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute; 
  b) su richiesta dei singoli  partecipanti,  per  un  ammontare  non
superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni  e,  per  i
FIA  per  cui  non  sia  prevista  la  quotazione   in   un   mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,  per  un
ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purche'  non
eccedenti il 10 per cento del valore del FIA.  Nel  caso  in  cui  il
fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con
la medesima frequenza ed in coincidenza con  le  emissioni  stesse  e
alla stessa data e' prevista la determinazione periodica  del  valore
delle quote o delle  azioni  del  FIA.  Nel  caso  in  cui  le  somme
necessarie  per  effettuare  i  rimborsi  eccedano  quelle  acquisite
attraverso le nuove emissioni ed i prestiti  consentiti,  i  rimborsi
anticipati avvengono proporzionalmente secondo  i  criteri  stabiliti
nel regolamento o nello statuto del FIA  al  fine  di  assicurare  la
parita' di trattamento dei partecipanti.