Art. 4 
 
 
                      Oggetto dell'investimento 
 
  1. Il patrimonio dell'Oicr puo' essere  investito  in  una  o  piu'
delle categorie dei seguenti beni: 
  a) strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato; 
  b) strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato; 
  c) depositi bancari di denaro; 
  d) beni immobili, diritti reali immobiliari,  ivi  compresi  quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e
da rapporti concessori, e  partecipazioni  in  societa'  immobiliari,
parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; 
  e) crediti e titoli  rappresentativi  di  crediti,  ivi  inclusi  i
crediti erogati a valere sul patrimonio dell'Oicr; 
  f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore
determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale. 
  2. Il patrimonio dell'Oicr e' investito nelle categorie di beni  di
cui  al  comma  1  nel  rispetto  delle  disposizioni  del   presente
regolamento  nonche'  dei  criteri,  dei  divieti,  e   delle   norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del  rischio,  nonche'
delle altre disposizioni stabilite  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  6
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01-03. (Omissis). 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; 
              b)  gli  obblighi   delle   SIM,   delle   imprese   di
          investimento extracomunitarie,  delle  SGR,  nonche'  degli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  Testo  unico  bancario,  delle  banche
          italiane  e  delle  banche  extracomunitarie,   autorizzate
          all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
          in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza  della
          clientela; 
              c) le regole applicabili agli Oicr  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
          e l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              (Omissis).».