Art. 8 
 
 
              Sospensione e cancellazione dal registro 
 
  1. Quando dopo l'iscrizione il  gestore  della  vendita  telematica
perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile  provvede  a
sospenderlo dal registro per  un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni, decorso il quale,  persistendo  la  mancanza  dei  requisiti,
provvede alla cancellazione. 
  2. Quando risulta  che  i  requisiti  di  cui  all'articolo  4  non
sussistevano al momento dell'iscrizione il  responsabile  provvede  a
norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione del
gestore della vendita telematica dal registro. 
  3. E' disposta la cancellazione dei gestori di  vendita  telematica
che hanno prestato il servizio  in  forza  di  incarico  ricevuto  da
uffici giudiziari siti in distretti di Corti di  appello  diversi  da
quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi  previsti
dall'articolo 7. 
  4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro  non
puo' essere nuovamente iscritto prima  che  sia  decorso  un  biennio
dalla cancellazione. 
  5. Ai fini del presente articolo, il  responsabile  puo'  acquisire
informazioni  relative  all'attivita'  dei  gestori   delle   vendite
telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e
nei tempi stabiliti  da  circolari  o  atti  amministrativi  generali
equipollenti.