Art. 9 
 
 
           Registro degli incarichi di vendita telematica 
 
  1. Ciascun gestore della vendita telematica e' tenuto  a  istituire
un  registro  informatico  degli  incarichi  di  vendita  telematica,
indicando: 
    a) il numero d'ordine progressivo per anno; 
    b) l'ufficio giudiziario innanzi  al  quale  pende  la  procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato; 
    c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata
mobiliare o immobiliare; 
    d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto  o  tramite
commissionario; 
    e) se procede alle operazioni di vendita con modalita'  sincrona,
asincrona o mista; 
    f) il numero dei lotti posti in vendita; 
    g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la
prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita,
il prezzo di vendita; 
    h) le spese e  i  compensi,  per  ciascuna  procedura,  liquidati
dall'autorita' competente. 
  2. Ulteriori registri o annotazioni possono  essere  stabiliti  con
determinazione  del  responsabile,  comunicata  ai  gestori  mediante
pubblicazione nell'area pubblica del portale dei  servizi  telematici
del Ministero. 
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno  il  gestore  della  vendita
telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel  registro  e
relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente.  La
trasmissione ha luogo con modalita'  telematiche  ed  in  conformita'
alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26. 
  4. Il gestore della vendita telematica e' tenuto a trattare i  dati
raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali».