(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O  ELIMINATI  A  CARICO  DI
  CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2,  DPCM  14  NOVEMBRE  2012  N.
  252). 
 
 
Oneri introdotti 
A) Denominazione 
    1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia 
    2) obbligo di monitoraggio  statistico  a  carico  del  Ministero
della giustizia 
B) Riferimento normativo interno 
    - Artt. 7, 9 e 11 dello schema di DM 
C) Categoria dell'onere 
    1) comunicazione 
    2) altro 
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
    -  le  norme  introducono,  in  capo  al  gestore  della  vendita
telematica l'obbligo di comunicare annualmente  al  responsabile  del
registro una serie di dati aggregati: 
      a) sul numero degli incarichi di vendita  telematica  ricevuti,
precisando il numero d'ordine progressivo per anno; 
      b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato; 
      c) relativi al tipo di  procedura  relativamente  al  quale  ha
ricevuto l'incarico, in particolare  se  riguarda  una  procedura  di
espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; 
      d)  sulle  modalita'  della  vendita  da  effettuare  per   via
telematica, se si tratta di vendita  senza  incanto,  con  incanto  o
tramite commissionario; 
      e) relative alle specifiche modalita'  telematica  con  cui  si
svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede  alla
vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista; 
      f) sul numero dei lotti posti in vendita; 
      g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni  sono
stati  per  la  prima  volta  posti  in  vendita,  al  numero   degli
esperimenti di vendita, al prezzo di vendita; 
      h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura,  liquidati
dall'autorita' competente. 
    Le  stesse  norme  introducono  altresi',  in  capo  ai  medesimi
gestori, l'obbligo di comunicare al Ministero della giustizia,  entro
5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi: 
      - ai beni immobili che costituiscono oggetto degli  esperimenti
di vendita svolti con modalita' telematiche; 
      - a coloro che hanno presentato offerte per  la  partecipazione
ai medesimi esperimenti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico