Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE Premessa Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni dei termini (1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato: a) "Territorio": Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia; b) "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; c) "Autorita' Competente": Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni; e) "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; f) "Assicurato": la persona che e' ed e' stata soggetta alla legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu' della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennita' di rivalutazione o indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo; i) "Residenza": residenza permanente; j) "Soggiorno": temporanea dimora; k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti; m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle Parti Contraenti. (2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avra' il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.