(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                      LA REPUBBLICA DI TURCHIA 
                                SULLA 
                         PREVIDENZA SOCIALE 
 
                              Premessa 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati
(in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia  di  sicurezza
sociale, hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                       Definizioni dei termini 
 
  (1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno  il  seguente
significato: 
    a) "Territorio": 
    Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; 
    Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia; 
    b)  "Legislazione":  tutte  le  leggi  ed   i   regolamenti   che
disciplinano i regimi di  sicurezza  sociale,  come  specificato  nel
paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; 
    c) "Autorita' Competente": 
    Per quanto riguarda la  Repubblica  Italiana,  il  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; 
    Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia,  il  Ministero  del
Lavoro e della Previdenza Sociale; 
    d)  "Istituzione   Competente":   l'istituto   o   gli   istituti
previdenziali  preposti  all'attuazione  della  legislazione  di  cui
all'Articolo  2  del  presente   Accordo   e   all'erogazione   delle
prestazioni; 
    e)  "Istituzione":  l'istituzione  o  le   istituzioni   preposte
all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo
2 del presente Accordo; 
    f) "Assicurato": la persona che e'  ed  e'  stata  soggetta  alla
legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; 
    g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati
versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu'
della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; 
    h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le  pensioni,
inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi  pubblici,
ivi  incluso  qualsiasi  aumento,  indennita'  di   rivalutazione   o
indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente  previsto  dal
presente Accordo; 
    i) "Residenza": residenza permanente; 
    j) "Soggiorno": temporanea dimora; 
    k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari
dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; 
    l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute  come  tali
dalla legislazione delle Parti Contraenti; 
    m)  "Superstite":  le  persone  definite  o   riconosciute   come
superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle  Parti
Contraenti. 
  (2) Qualsiasi termine non definito nel presente  Accordo  avra'  il
significato  ad  esso  attribuito  dalla  legislazione  delle   Parti
Contraenti.