(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
        Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato 
 
  (1) I familiari di una  persona  avente  diritto  alle  prestazioni
sanitarie in virtu' della legislazione di  una  Parte  Contraente  in
base  alla  quale  e'  assicurato,  che  risiedono   nel   territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  avranno   diritto   a   ricevere   le
prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte
Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle
prestazioni  sanitarie  in  base  alla   legislazione   della   Parte
Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I  costi  delle
prestazioni sanitarie  saranno  coperti  dall'istituzione  competente
presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtu'
della sua iscrizione presso tale istituzione competente. 
  (2) Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo
soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della
Parte Contraente  in  cui  ha  sede  l'istituzione  competente,  essi
riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla  legislazione
di tale Parte Contraente. 
  (3) Il possesso del requisito alle  prestazioni,  la  durata  delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto  alle  prestazioni  saranno
determinati conformemente alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre  le  modalita'  e
l'ambito  dell'erogazione  delle  prestazioni   saranno   determinate
conformemente  alla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio il beneficiario soggiorna.