(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 
     Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari 
 
  (1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le
Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere  le
prestazioni  sanitarie  in  base  alla   legislazione   della   Parte
Contraente nel cui territorio risiedono. 
  (2) I titolari di pensione in  virtu'  della  legislazione  di  una
Parte Contraente che sono residenti nel territorio  dell'altra  Parte
Contraente, come  anche  i  loro  familiari,  saranno  soggetti  alla
legislazione di tale  Parte  Contraente,  come  se  il  diritto  alla
prestazione pensionistica fosse acquisito in base  alla  legislazione
di tale Parte, a spese dell'istituzione competente. 
  Il  possesso  del  requisito  alle  prestazioni,  la  durata  delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto  alle  prestazioni  saranno
determinati conformemente alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre  le  modalita'  e
l'ambito  dell'erogazione  delle  prestazioni   saranno   determinate
conformemente  alla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio il beneficiario soggiorna. 
  (3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove  le
condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con  lui
nel territorio di una Parte Contraente,  richiedessero  cure  mediche
urgenti durante il loro soggiorno  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente,  essi  avranno  diritto   a   ricevere   le   prestazioni
conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente  e  a  spese
della stessa. 
  (4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente  e  quelle  dei  loro  familiari
richiedessero cure mediche urgenti  durante  il  loro  soggiorno  nel
territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno  prestazioni
sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.