Articolo 16 Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo.