Articolo 18 Rimborsi L'istituzione competente dovra' rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.