(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                              Rimborsi 
 
  L'istituzione  competente  dovra'   rimborsare   il   costo   delle
prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra  Parte
Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli  13,  14,
15, 16 e 24 del presente  Accordo,  secondo  la  procedura  stabilita
dall'Accordo Amministrativo.