Articolo 19 Totalizzazione dei periodi assicurativi (1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la legislazione dovra', ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtu' della propria legislazione. (2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente. (3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sara' presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell'altra Parte Contraente.