(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
               Legislazione a cui si applica l'Accordo 
 
  (1) Il presente Accordo si applichera' alle  seguenti  legislazioni
in materia di: 
  Per quanto riguarda la Repubblica Italiana: 
    a) Assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e la reversibilita' dei  lavoratori  dipendenti,  i  regimi
speciali   dei   lavoratori   autonomi   (artigiani,    commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la  gestione  separata  di
tale assicurazione; 
    b) Assicurazione per la maternita' e  la  malattia,  compresa  la
tubercolosi; 
    c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria; 
    e) I regimi  esclusivi  e  sostitutivi  dei  regimi  assicurativi
generali obbligatori istituiti per alcune  categorie  di  lavoratori,
sempre che si  riferiscano  a  prestazioni  o  rischi  coperti  dalla
legislazione indicata alle lettere precedenti. 
  Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia: 
    a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali,  indennita'  di  disoccupazione,  malattia  e
maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative  ai
lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno  o  piu'
datori di lavoro; 
    b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per  quanto
concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente; 
    c)  Invalidita',  vecchiaia,   reversibilita'   e   assicurazioni
sanitarie  generali  per   quanto   riguarda   i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche; 
    d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie
professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in
base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti  iscritti
presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto
in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui  all'Articolo  Provvisorio
n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506; 
  (2)  Il  presente  Accordo  si  applichera'   anche   a   qualsiasi
legislazione che modifichi,  aggiorni  o  sostituisca  o  integri  la
legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 
  (3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione  relativa
a nuovi regimi di sicurezza  sociale  o  a  nuovi  rami  assicurativi
dovra' essere attuata tramite un nuovo  Accordo  sottoscritto  a  tal
fine dalle Parti Contraenti. 
  (4) Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione  delle
due Parti Contraenti in  materia  di'  prestazioni  assistenziali  ed
altre prestazioni non contributive finanziate tramite  la  fiscalita'
generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.