Articolo 2 Legislazione a cui si applica l'Accordo (1) Il presente Accordo si applichera' alle seguenti legislazioni in materia di: Per quanto riguarda la Repubblica Italiana: a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e la reversibilita' dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione; b) Assicurazione per la maternita' e la malattia, compresa la tubercolosi; c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria; e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti. Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia: a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o piu' datori di lavoro; b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente; c) Invalidita', vecchiaia, reversibilita' e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506; (2) Il presente Accordo si applichera' anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. (3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovra' essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti. (4) Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di' prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalita' generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.