(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
 
              Periodi assicurativi inferiori ad un anno 
 
  (1) Nel caso in cui il totale del periodo  assicurativo  completato
in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a  12
mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale  legislazione
non contempli il diritto a percepire la prestazione solo  sulla  base
di detto periodo assicurativo. 
  (2)  Conformemente  al   paragrafo   1   del   presente   Articolo,
l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra'  prendere
in considerazione  i  suddetti  periodi  ai  fini  del  diritto,  del
mantenimento del diritto e  della  riacquisizione  del  diritto  alle
prestazioni,  nonche'  ai  fini  della  determinazione   dell'importo
effettivo, come se tali periodi fossero stati  completati  in  virtu'
della legislazione da essa applicata.