Articolo 20 Periodi assicurativi inferiori ad un anno (1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo. (2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonche' ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtu' della legislazione da essa applicata.