(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                 Calcolo delle prestazioni in denaro 
 
  (1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtu'
della legislazione di una Parte  Contraente  debba  essere  acquisito
indipendentemente dalle disposizioni dell'Articolo  19  del  presente
Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolera'
le prestazioni da  erogare  esclusivamente  sulla  base  dei  periodi
completati secondo legislazione da essa applicata. 
  (2)  Se  la  persona  in  questione  acquisisce  il  diritto   alle
prestazioni in base alla legislazione di una  Parte  Contraente  solo
mediante  l'applicazione  dell'articolo  19  del  presente   Accordo,
l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' calcolare le
prestazioni in questione come di seguito descritto: 
    a.  L'istituzione   competente   calcolera'   l'importo   teorico
considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtu'  della
legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se  fossero  stati
completati esclusivamente  in  virtu'  della  legislazione  che  tale
istituzione applica; 
    b.  Sulla  base  dell'importo  calcolato  come  sopra  descritto,
l'importo effettivo della prestazione sara' calcolato sulla  base  di
una proporzione tra i periodi assicurativi completati  esclusivamente
in  base  alla  propria  legislazione  ed  i   periodi   assicurativi
complessivi utili ai fini della misura della prestazione. 
  (3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte
Contraente siano  calcolate  sulla  base  delle  retribuzioni  o  dei
contributi  versati  in  virtu'  della  legislazione  di  tale  Parte
Contraente,   l'istituzione    competente    dovra'    prendere    in
considerazione le retribuzioni o i contributi versati  esclusivamente
in base alla legislazione da essa applicata.