(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
 
          Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni 
 
  Le persone a  cui  il  presente  Accordo  si  applica  non  saranno
soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in  materia  di
riduzione,   sospensione   o   revoca   delle   prestazioni   qualora
beneficiassero simultaneamente delle  prestazioni  dalle  istituzioni
competenti di entrambe le Parti Contraenti.