(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione  del  sussidio
                         in caso di decesso 
 
  (1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso  di  decesso
previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal
completamento di un determinato periodo  assicurativo,  l'istituzione
competente   di   tale   Parte   Contraente   dovra'   prendere    in
considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati  in
virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non
si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati  in
virtu' della propria legislazione. 
  (2) Nel  caso  in  cui  una  persona  assicurata  in  virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio  dell'altra
Parte Contraente, si considerera' che tale persona sia  deceduta  nel
territorio  della  Parte  Contraente  in  cui  era  assicurato  ed  i
superstiti avranno  diritto  a  percepire  il  sussidio  in  caso  di
decesso. 
  (3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti
preveda il diritto a percepire il sussidio in  caso  di  decesso,  si
applichera' solo la  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio la persona deceduta risiedeva.