Articolo 23 Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso (1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtu' della propria legislazione. (2) Nel caso in cui una persona assicurata in virtu' della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra Parte Contraente, si considerera' che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso. (3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applichera' solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.