(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                        Prestazioni in natura 
 
  (1) Qualsiasi assicurato che risieda  o  soggiorni  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente e che  abbia  diritto  a  prestazioni  in
natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
beneficera' di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente
in cui risiede o soggiorna, in base alla  legislazione  applicata  da
tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente,  come  se
tale persona fosse iscritta a detta istituzione. 
  (2) Le  disposizioni  dell'Articolo  16  del  presente  Accordo  si
applicheranno anche  alle  protesi,  ai  presidi  ortopedici  e  alle
prestazioni in natura di notevole importanza 
  (3) Per quanto concerne il rimborso  dei  costi  delle  prestazioni
erogate  in  virtu'  del  paragrafo  1  del  presente  Articolo,   si
applicheranno  le  disposizioni  del  caso   contenute   nell'Accordo
Amministrativo.