Articolo 26 Prestazioni in denaro (1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stata svolta per ultimo l'attivita' lavorativa che ha causato l'insorgenza della malattia professionale. (2) Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovra' assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento della malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della seconda Parte Contraente un'attivita' che possa aver causato o aggravato la malattia considerata. Se l'assicurato ha svolto tale attivita', sotto la legislazione della seconda Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione competente della seconda Parte Contraente paghera' la differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica e l'importo delle prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.