(Accordo-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                        Prestazioni in denaro 
 
  (1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede  per
il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di  malattia
professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base  alla
legislazione della Parte  Contraente  nel  cui  territorio  e'  stata
svolta per ultimo l'attivita' lavorativa che ha causato  l'insorgenza
della malattia professionale. 
  (2)  Qualora  un  assicurato  ha  beneficiato  di  prestazioni  per
malattia professionale secondo la legislazione  di  una  delle  Parti
Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni  durante  la
sua  permanenza   nel   territorio   dell'altra   Parte   Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovra' assumere
l'onere delle  prestazioni,  tenendo  conto  dell'aggravamento  della
malattia,  secondo  le  disposizioni  della  legislazione  che   essa
applica,  sempre  che  la  persona  che  ha  contratto  la   malattia
professionale non abbia  svolto,  in  base  alla  legislazione  della
seconda Parte  Contraente  un'attivita'  che  possa  aver  causato  o
aggravato la malattia considerata. Se  l'assicurato  ha  svolto  tale
attivita', sotto la  legislazione  della  seconda  Parte  Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume  l'onere
delle prestazioni, senza tener conto  dell'aggravamento,  secondo  le
disposizioni  della  legislazione  che  essa  applica;  l'istituzione
competente della seconda Parte Contraente paghera' la differenza  tra
l'importo delle prestazioni dovute  dopo  l'aggravamento  secondo  le
disposizioni della legislazione che essa applica  e  l'importo  delle
prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.