Articolo 27 Totalizzazione dei periodi assicurativi (1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano. (2) L'importo, la durata e le modalita' di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.