(Accordo-art. 28)
                             Articolo 28 
 
         Misure amministrative e modalita' di collaborazione 
 
  (1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti definiranno  gli
accordi  amministrativi  necessari  ai  fini  dell'applicazione   del
presente Accordo. 
  (2)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
scambiarsi il prima possibile  le  informazioni  necessarie  relative
alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonche'
darsi  informazioni  in  merito  a  qualsiasi  modifica  nella   loro
legislazione nazionale,  laddove  tali  modifiche  producano  effetti
sull'applicazione del presente Accordo. 
  (3)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
designare  gli  organismi  di  collegamento  al  fine  di  facilitare
l'attuazione del presente Accordo.  Laddove  un'Autorita'  Competente
ritenga  necessario  designare  un  Organismo  competente   ai   fini
dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11,  tale  Parte
Contraente  informera'   per   iscritto   l'altra   Parte   di   tale
designazione. 
  (4) Le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti
si forniranno reciproca assistenza in merito  a  qualsiasi  questione
relativa  all'applicazione  del  presente  Accordo,  come   se   tali
questioni incidessero sull'applicazione della  propria  legislazione.
Tale assistenza amministrativa sara' prestata a titolo gratuito. 
  (5)  Gli  accertamenti  medici  condotti  esclusivamente  ai   fini
dell'applicazione  della  legislazione  di  una   Parte   Contraente,
relativi  a  persone  che  risiedono  o  soggiornano  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, saranno  effettuati  su  richiesta  e  a
spese  dell'istituzione  competente,  dall'istituzione  in  cui  tali
persone risiedono o soggiornano.  Gli  accertamenti  medici  relativi
all'applicazione della legislazione di entrambe le  Parti  Contraenti
saranno  effettuati  dall'istituzione  del  luogo  di   residenza   o
soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione. 
  (6)  Qualsiasi  informazione  relativa  ad  una  persona  che   sia
comunicata ad una Parte Contraente  dall'altra  Parte  Contraente  in
base al presente Accordo sara'  considerata  riservata  ai  fini  del
presente Accordo e sara' utilizzata solo  ai  fini  dell'applicazione
del presente Accordo e della legislazione a cui il  presente  Accordo
si  applica.  L'altra  Parte  Contraente  non  dovra'  divulgare   le
informazioni cosi' ricevute.