Articolo 29 Autorita' dei rappresentanti diplomatici Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita', alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.