(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
 
              Autorita' dei rappresentanti diplomatici 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  Accordo,  le  Autorita'
diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono  rivolgersi
direttamente alle Autorita',  alle  Istituzioni  Competenti  ed  agli
Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le
informazioni necessarie al fine di proteggere i  cittadini  del  loro
Stato  che  abbiano  presentato  domanda  di  prestazioni  e  possono
rappresentarli senza una procura.