Articolo 31 Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione (1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo. (2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identita' presentato ai fini del presente Accordo non dovra' essere autenticato.