(Accordo-art. 31)
                             Articolo 31 
 
       Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione 
 
  (1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi
relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai
fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente  si
applicheranno anche  a  qualsiasi  dichiarazione  o  altro  documento
presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai
fini dell'applicazione del presente Accordo. 
  (2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di  identita'
presentato  ai  fini  del  presente   Accordo   non   dovra'   essere
autenticato.