(Accordo-art. 32)
                             Articolo 32 
 
           Presentazione di domande di prestazione scritte 
 
  (1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato  ai  fini
dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di
una delle Parti  Contraenti  ad  un'Autorita',  istituzione  o  altro
organismo competente di una Parte Contraente sara'  considerato  come
se  fosse  stato  presentato  all'Autorita',  istituzione   o   altro
organismo competente dell'altra Parte Contraente. 
  (2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione
di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del  presente
Accordo, sara' considerata come una domanda di prestazione presentata
in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente. 
  (3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che,  in  base  alla
legislazione di una delle Parti Contraenti, debba  essere  presentata
ad un'Autorita', istituzione o altro  organismo  competente  di  tale
Parte Contraente, potra' essere presentata entro la  stessa  data  di
scadenza, all'Autorita', istituzione  o  altro  organismo  competente
dell'altra Parte Contraente. 
  (4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1  a  3  del  presente
Articolo,  le  istituzioni  summenzionate  dovranno,  direttamente  o
tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali
domande,   dichiarazioni   o   ricorsi   all'istituzione   competente
dell'altra Parte Contraente.