(Accordo-art. 34)
                             Articolo 34 
 
                   Recupero dei pagamenti indebiti 
 
  Nel caso  in  cui  l'istituzione  competente  di  una  delle  Parti
Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle  disposizioni
del presente Accordo, un  importo  superiore  al  dovuto,  la  stessa
potra'   chiedere   all'istituzione   dell'altra   Parte   Contraente
competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale  persona,  di
dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi  somma  spettante  a
tale persona. La suddetta istituzione competente trasferira' la somma
cosi' recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente. 
  Nel caso in cui non sia  possibile  procedere  al  recupero  di  un
pagamento indebito come sopra descritto, si applichera'  la  seguente
procedura: 
    a. Laddove l'istituzione di  una  delle  Parti  Contraenti  abbia
corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto  dovuto,
tale istituzione  potra',  in  base  alle  condizioni  e  nei  limiti
consentiti   dalla   legislazione   da   essa   applicata,   chiedere
all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente  al  pagamento
delle prestazioni al beneficiario, di  dedurre  l'importo  pagato  in
eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona. 
    L'istituzione  competente  dell'altra  Parte  Contraente   dovra'
dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti
dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa  corrisposto
il pagamento in eccesso e dovra' trasferire la somma cosi' recuperata
all'istituzione dell'altra Parte Contraente. 
    b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti
abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in  base  alla  propria
legislazione, potra' richiedere all'istituzione competente dell'altra
Parte Contraente di dedurre  l'importo  dell'anticipo  dai  pagamenti
spettanti  al  beneficiario  per  lo  stesso  periodo.  L'istituzione
competente dell'altra Parte Contraente  dovra'  dedurre  l'importo  e
trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che  ne
ha fatto richiesta.