(Accordo-art. 35)
                             Articolo 35 
 
                        Valuta dei pagamenti 
 
  (1) Il pagamento  di  qualsiasi  prestazione  erogata  in  base  al
presente Accordo sara' effettuato nella valuta della Parte Contraente
la cui istituzione competente  provvede  al  pagamento,  e  qualunque
pagamento di questo tipo costituira' il completo  assolvimento  degli
obblighi dell'istituzione competente al pagamento. 
  (2) Nel caso in cui, in base  al  presente  Accordo,  l'istituzione
competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta  a  corrispondere
somme di denaro  a  titolo  di  rimborso  delle  prestazioni  erogate
dall'istituzione   dell'altra   Parte   Contraente,    essa    dovra'
corrispondere il pagamento dovuto nella  valuta  del  secondo  Stato.
L'istituzione della  prima  Parte  Contraente  assolvera'  ai  propri
obblighi pagando nella propria valuta.