Articolo 35 Valuta dei pagamenti (1) Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sara' effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituira' il completo assolvimento degli obblighi dell'istituzione competente al pagamento. (2) Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra Parte Contraente, essa dovra' corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato. L'istituzione della prima Parte Contraente assolvera' ai propri obblighi pagando nella propria valuta.