(Accordo-art. 37)
                             Articolo 37 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  non  conferisce  diritti  a   percepire
prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la  sua  entrata
in vigore. 
  (2) Qualsiasi  periodo  assicurativo  completato  in  virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del
presente  Accordo,  sara'  preso  in  considerazione  ai  fini  della
determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo. 
  (3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente  in  virtu'  del
presente  Accordo  sara'  corrisposta,  su  richiesta  della  persona
interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a  meno
che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad  un
pagamento forfettario. 
  (4) Laddove la domanda di prestazione di cui  al  paragrafo  3  del
presente Articolo sia  presentata  entro  due  anni  dall'entrata  in
vigore del presente Accordo, i  diritti  derivanti  in  virtu'  delle
disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti  a  decorrere  da
tale data e le disposizioni della legislazione  di  una  delle  Parti
Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti  per
decorrenza dei termini non potranno trovare  applicazione  contro  la
persona interessata. La data di presentazione  della  domanda  dovra'
essere presa in considerazione qualora  la  stessa  fosse  presentata
dopo due anni.