Articolo 37 Disposizioni transitorie (1) Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore. (2) Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtu' della legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sara' preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo. (3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtu' del presente Accordo sara' corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un pagamento forfettario. (4) Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovra' essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.