Articolo 38 Ratifica ed entrata in vigore (1) Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile. (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2 della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.