(Accordo-art. 38)
                             Articolo 38 
 
                    Ratifica ed entrata in vigore 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  sara'  ratificato  conformemente   alla
legislazione delle Parti  Contraenti  e  gli  strumenti  di  ratifica
dovranno essere scambiati il prima possibile. 
  (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo  giorno  del  terzo  mese
successivo  al  mese  in  cui  saranno  scambiati  gli  strumenti  di
ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica  del
presente Accordo al Segretariato  Generale  del  Consiglio  d'Europa,
dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2
della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.