Articolo 4 Parita' di trattamento Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.