(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                       Parita' di trattamento 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo,  le
persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle
quali si applicano le disposizioni  del  presente  Accordo,  godranno
degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti
dalla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel   cui   territorio
risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.