(Accordo-art. 40)
                             Articolo 40 
 
                 Mantenimento dei diritti acquisiti 
 
  (1) In caso di risoluzione del presente Accordo,  tutti  i  diritti
acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi. 
  (2)  In  caso  di  risoluzione  del  presente  Accordo,   tutti   i
procedimenti non ancora definiti, finalizzati  alla  valutazione  del
diritto   a   prestazione   saranno   conclusi   conformemente   alle
disposizioni del presente Accordo. 
  Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il  8/05/2012  nelle
lingue italiana, turca ed inglese, essendo  i  tre  testi  ugualmente
autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione,  fara'  fede
il testo in lingua inglese. 
 
        PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO DELLA 
         REPUBBLICA ITALIANA           REPUBBLICA DI TURCHIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico