(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                         Distacco temporaneo 
 
  Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di  una  Parte
Contraente sia  distaccata  temporaneamente  dal  proprio  datore  di
lavoro per l'espletamento di un  determinato  lavoro  nel  territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  tale  persona  sara'   soggetta,   in
riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della  prima
Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso  in
cui un lavoratore  autonomo  che  svolge  la  propria  attivita'  nel
territorio  di  una  delle  Parti  Contraenti  si   trasferisca   nel
territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi  temporaneamente
la  propria  attivita',   tale   lavoratore   sara'   soggetto   alla
legislazione  della  prima  Parte  Contraente  per  un  periodo   non
superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo  potra'  essere
prorogato previa approvazione  delle  Autorita'  Competenti  o  degli
Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe  le
Parti Contraenti.