(ACCORDO-art. 1)
 
                               ACCORDO 
              FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
        RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA 
            PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE 
           DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica Argentina, qui di seguito  denominati  le  «Parti»,  hanno
convenuto quanto segue. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Oggetto dell'Accordo 
 
    I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con  un
funzionario diplomatico, funzionario  consolare  di  carriera  o  del
personale  tecnico-amministrativo  delle  missioni   diplomatiche   e
consolari della Repubblica  Italiana  nella  Repubblica  Argentina  e
della  Repubblica  Argentina  nella  Repubblica   Italiana,   saranno
autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita'  lavorativa
nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le disposizioni del
presente Accordo. 
    L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa: 
      I) i coniugi non separati; 
      II) i figli non sposati di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni; 
      III) i figli  non  sposati  affetti  da  invalidita'  fisica  o
psichica. 
    Questo  beneficio  si  estendera'  ugualmente  ai  familiari  del
personale accreditato presso la Santa Sede  e  presso  gli  Organismi
internazionali aventi sede nei due Stati.