ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominati le «Parti», hanno convenuto quanto segue. Art. 1. Oggetto dell'Accordo I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana nella Repubblica Argentina e della Repubblica Argentina nella Repubblica Italiana, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa: I) i coniugi non separati; II) i figli non sposati di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni; III) i figli non sposati affetti da invalidita' fisica o psichica. Questo beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.