(ACCORDO-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
       Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina 
 
    L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires inviera'  una  Nota  Verbale
alla  Direzione  Nazionale  del  Cerimoniale  del   Ministero   delle
Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo  del
nome del familiare che  richiede  l'autorizzazione  ad  intraprendere
un'attivita' lavorativa ed includendo  una  breve  descrizione  della
natura di tale attivita'. Previa verifica che la  persona  appartenga
ad  una  delle  categorie  definite  dall'Articolo  primo,  capoverso
secondo  del  presente  Accordo,  l'Ambasciata  sara'  informata  dal
Ministero che il suddetto familiare e' autorizzato  ad  intraprendere
l'attivita' lavorativa.