Art. 3. Procedura di autorizzazione nella Repubblica Argentina L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires inviera' una Nota Verbale alla Direzione Nazionale del Cerimoniale del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto, informandolo del nome del familiare che richiede l'autorizzazione ad intraprendere un'attivita' lavorativa ed includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Previa verifica che la persona appartenga ad una delle categorie definite dall'Articolo primo, capoverso secondo del presente Accordo, l'Ambasciata sara' informata dal Ministero che il suddetto familiare e' autorizzato ad intraprendere l'attivita' lavorativa.