(ACCORDO-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
                Applicabilita' della normativa locale 
 
    I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad  intraprendere
l'attivita' lavorativa, saranno assoggettati alla  normativa  vigente
nello Stato ricevente in relazione  a  questioni  derivanti  da  tale
attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e  del  lavoro.
Non vi saranno restrizioni  in  quanto  alla  natura  o  al  tipo  di
attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali  e  legali
contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 
    Per quelle attivita' o professioni per  le  quali  si  richiedano
qualifiche particolari, sara' necessario  che  il  familiare  adempia
alle norme che regolano l'esercizio di  tali  attivita'  nello  Stato
ricevente. 
    Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di
studio tra i due Stati. Per quanto attiene a  questa  materia  si  fa
riferimento a quanto disposto dalla  normativa  interna  di  ciascuno
Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i  due
Stati.