Art. 4. Applicabilita' della normativa locale I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. Per quelle attivita' o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.