Art. 5. Immunita' Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile od amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.