(ACCORDO-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                              Immunita' 
 
    Qualora i  familiari  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa  in
conformita'  del  presente  Accordo   godano   di   immunita'   dalla
giurisdizione dello Stato ricevente ai  sensi  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni  diplomatiche,  della  Convenzione  di  Vienna
sulle relazioni consolari o di ogni altro accordo internazionale,  si
conviene   che   le   immunita'   dalla   giurisdizione   civile   ed
amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo
civile  od  amministrativo  siano  sospese  limitatamente  agli  atti
compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta. 
    Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in  base
al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale ai
sensi dei suddetti accordi internazionali  e  siano  accusati  di  un
reato commesso durante l'esercizio di tale attivita'  lavorativa,  lo
Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di
rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato  ricevente.  Qualora
non si verificasse tale rinuncia, potrebbero  essere  considerati  il
richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.