Art. 6. Limiti all'autorizzazione L'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.