(ACCORDO-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Limiti all'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione a svolgere un'attivita'  nello  Stato  ricevente
sara' concessa  per  un  periodo  non  superiore  alla  durata  della
missione   del   personale   accreditato.   L'autorizzazione    sara'
subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge
solo ai cittadini dello  Stato  ricevente.  Essa  non  potra'  essere
concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente  nello  Stato
ricevente  o  vi  abbiano  commesso  violazioni  alle  leggi   o   ai
regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. 
    L'autorizzazione  potra'  essere  altresi'  negata   per   motivi
attinenti alla sicurezza nazionale.