Art. 7. Entrata in vigore e denuncia Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo. Il presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per via diplomatica; la denuncia avra' effetto dalla sua notifica alla controparte. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico