(ACCORDO-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Entrata in vigore e denuncia 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal primo giorno
del secondo mese successivo alla  data  di  ricezione  della  seconda
delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente
comunicate  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  a  tal   fine
previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad
adottare le misure che si rendessero  necessarie  per  l'applicazione
del presente Accordo. 
    Il presente Accordo avra' durata  illimitata,  ma  potra'  essere
denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti  contraenti  per
via diplomatica; la denuncia avra' effetto dalla  sua  notifica  alla
controparte. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Roma il 17 luglio 2003  in  due  originali,  ciascuno  in
italiano e spagnolo, entrambi facenti egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico