(Scambio di lettere)
Ministero degli Affari Esteri             Roma, 25 giugno 2012 
  Prot. n. 1512/166905 
 
Eccellenza, 
 
ho  l'onore  di  presentarLe  i  miei  complimenti  e  di   riferirmi
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo
della Repubblica Argentina riguardante lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa  da  parte  dei   familiari   conviventi   del   personale
diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17
luglio 2003. 
Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su
alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo  di  concordare
l'interpretazione autentica delle norme,  di  proporre,  a  nome  del
Governo italiano, le seguenti precisazioni: 
1)  Circa  l'art.  5  paragrafo   2   dell'Accordo,   relativo   alle
"immunita'", laddove viene prescritto che  qualora  i  familiari  che
svolgono  un'attivita'  lavorativa  e  godono  di   immunita'   dalla
giurisdizione penale e siano accusati di un  reato  commesso  durante
l'esercizio di tale attivita' lavorativa. "lo  Stato  inviante  dara'
seria  considerazione  ad   una   richiesta   scritta   di   rinuncia
all'immunita'  presentatagli  dallo  Stato   ricevente",   le   Parti
convengono che detta norma e' da intendersi  nel  senso  che  l'esame
della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire
nel piu' breve termine. 
2) Con riferimento agli  artt.  2  e  3  dell'Accordo  relativi  alle
procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono
che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti  nel
Paese accreditatario in materia  di  lavoro,  devono  intendersi  nel
senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri  intraprendere
una nuova attivita' lavorativa o riprendere  un'attivita'  lavorativa
gia' conclusa, l'Ambasciata competente  dovra'  formulare  una  nuova
richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso.  Parimenti,
andra'  comunicata  la   conclusione,   da   parte   del   familiare,
dell'attivita' lavorativa autorizzata. 
3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilita' della normativa
locale", le Parti convengono che il  riferimento  a  quanto  disposto
dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o
multilaterali vigenti tra i due Stati  debba  intendersi  riferito  a
tutte le materie trattate dall'articolo stesso. 
Le Parti convengono che il presente scambio di  lettere  entrera'  in
vigore il giorno in cui entrera' in  vigore  il  citato  Accordo  del
2003. 
Ho l'onore di proporre che questa Lettera e  quella  di  risposta  di
Vostra  Eccellenza  costituiscano   un   chiarimento   interpretativo
dell'Accordo. Tale interpretazione  concordata  riflette  esattamente
l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione
dell'Accordo. 
Mi  avvalgo  dell'opportunita'  per  rinnovare  a  Vostra  Eccellenza
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. 
 
                                        Ambasciatore Stefano Ronca    
                                     Capo del Cerimoniale Diplomatico 
 
-------------------------------------------- 
S. E. 
Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella 
Ambasciatore della Repubblica Argentina 
ROMA 
 
 
     Embajada 
      de la 
Republica Argentina 
    en Italia 
                                               Roma, 3 settembre 2012 
                                               NE. 105                
 
Eccellenza, 
ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra  Eccellenza  Prot.  n.
1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo: 
 
                                                "Roma, 25 giugno 2012 
Prot. n. 1512/166905 
 
Eccellenza, 
ho  l'onore  di  presentarLe  i  miei  complimenti  e  di   riferirmi
all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo
della Repubblica Argentina riguardante lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa  da  parte  dei   familiari   conviventi   del   personale
diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17
luglio 2003. 
Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su
alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo  di  concordare
l'interpretazione autentica delle norme,  di  proporre,  a  nome  del
Governo italiano, le seguenti precisazioni: 
1)  Circa  l'art.  5  paragrafo   2   dell'Accordo,   relativo   alle
"immunita'", laddove viene prescritto che  qualora  i  familiari  che
svolgono  un'attivita'  lavorativa  e  godono  di  immnunita'   dalla
giurisdizione penale e siano accusati di un  reato  commesso  durante
l'esercizio di tale attivita' lavorativa, "lo  Stato  inviante  dara'
seria  considerazione  ad   una   richiesta   scritta   di   rinuncia
all'immunita'  presentatagli  dallo  Stato   ricevente",   le   Parti
convengono che detta norma e' da intendersi  nel  senso  che  l'esame
della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire
nel piu' breve termine. 
2) Con riferimento agli  artt.  2  e  3  dell'Accordo  relativi  alle
procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono
che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti  nel
Paese accreditatario in materia  di  lavoro,  devono  intendersi  nel
senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri  intraprendere
una nuova attivita' lavorativa o riprendere  un'attivita'  lavorativa
gia' conclusa, l'Ambasciata competente  dovra'  formulare  una  nuova
richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso.  Parimenti,
andra'  comunicata  la   conclusione,   da   parte   del   familiare,
dell'attivita' lavorativa autorizzata. 
3)  Con  riferirmento  all'art.  4  recante   "Applicabilita'   della
normativa locale", le Parti convengono che il  riferimento  a  quanto
disposto dalla normativa interna di ciascuno  Stato  e  agli  accordi
bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati  debba  intendersi
riferito a tutte le materie trattate dall' articolo stesso. 
Le Parti convengono che il presente scambio di  lettere  entrera'  in
vigore il giorno in cui entrera' in  vigore  il  citato  Accordo  del
2003. 
Ho l'onore di proporre che questa Lettera e  quella  di  risposta  di
Vostra  Eccellenza  costituiscano   un   chiarimento   interpretativo
dell'Accordo. Tale interpretazione  concordata  riflette  esattamente
l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione
dell'Accordo. 
Mi  avvalgo  dell'opportunita'  per  rinnovare  a  Vostra  Eccellenza
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. 
 
                                       Ambasciatore Stefano Ronca     
                                    Capo del Cerimoniale Diplomatico" 
 
 
Eccellenza, 
ho l'onore  di  confermare,  a  nome  del  Governo  della  Repubblica
Argentina, che il presente scambio di  lettere  costituisce  l'esatta
interpretazione concordata dell'Accordo. 
Mi  avvalgo  dell'opportunita'  per  rinnovare  a  Vostra  Eccellenza
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. 
 
                         Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella 
                           Ambasciatore della Repubblica Argentina    
 
-------------------------------- 
S. E. 
Ambasciatore Stefano Ronca 
Capo del Cerimoniale Diplomatico 
ROMA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico