Ministero degli Affari Esteri Roma, 25 giugno 2012 Prot. n. 1512/166905 Eccellenza, ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003. Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni: 1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunita'", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa e godono di immunita' dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa. "lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma e' da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine. 2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata competente dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andra' comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autorizzata. 3) Con riferimento all'art. 4 recante "Applicabilita' della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall'articolo stesso. Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrera' in vigore il giorno in cui entrera' in vigore il citato Accordo del 2003. Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Stefano Ronca Capo del Cerimoniale Diplomatico -------------------------------------------- S. E. Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella Ambasciatore della Repubblica Argentina ROMA Embajada de la Republica Argentina en Italia Roma, 3 settembre 2012 NE. 105 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Lettera di Vostra Eccellenza Prot. n. 1512/166905 del 25 giugno 2012 la quale contiene el seguente testo: "Roma, 25 giugno 2012 Prot. n. 1512/166905 Eccellenza, ho l'onore di presentarLe i miei complimenti e di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma il 17 luglio 2003. Ho l'onore, in virtu' dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del riferito Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme, di proporre, a nome del Governo italiano, le seguenti precisazioni: 1) Circa l'art. 5 paragrafo 2 dell'Accordo, relativo alle "immunita'", laddove viene prescritto che qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa e godono di immnunita' dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, "lo Stato inviante dara' seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunita' presentatagli dallo Stato ricevente", le Parti convengono che detta norma e' da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine. 2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che, anche nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata competente dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso. Parimenti, andra' comunicata la conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autorizzata. 3) Con riferirmento all'art. 4 recante "Applicabilita' della normativa locale", le Parti convengono che il riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra i due Stati debba intendersi riferito a tutte le materie trattate dall' articolo stesso. Le Parti convengono che il presente scambio di lettere entrera' in vigore il giorno in cui entrera' in vigore il citato Accordo del 2003. Ho l'onore di proporre che questa Lettera e quella di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e l'Argentina circa la corretta interpretazione dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Stefano Ronca Capo del Cerimoniale Diplomatico" Eccellenza, ho l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Argentina, che il presente scambio di lettere costituisce l'esatta interpretazione concordata dell'Accordo. Mi avvalgo dell'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Torcuato Salvador Francisco Nicolas Di Tella Ambasciatore della Repubblica Argentina -------------------------------- S. E. Ambasciatore Stefano Ronca Capo del Cerimoniale Diplomatico ROMA Parte di provvedimento in formato grafico