Art. 4 
 
                 Commissione nazionale giudicatrice 
 
  1. Con decreto del Ministro e'  costituita,  presso  il  Ministero,
un'unica Commissione nazionale giudicatrice, tenuta al piu'  rigoroso
segreto  d'ufficio,  composta  da  un  direttore  di  una  scuola  di
specializzazione, con funzioni di  presidente,  e  da  almeno  cinque
professori universitari  per  ciascuna  area,  anche  in  quiescenza,
individuati fra professori dei  settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area.
La Commissione nazionale giudicatrice valida i quesiti e specifica  i
criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo
punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale  per
ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.