Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
4 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  valutati  in  euro  620  a
decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  per  le  spese  di  missione  di  cui  all'articolo  4
dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale  provvede  al  monitoraggio   dei
relativi oneri e riferisce in  merito  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  1,
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro
competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  destinate  alle
spese di missione nell'ambito del pertinente programma  di  spesa  e,
comunque, della  relativa  missione  del  Ministero  interessato.  Si
intende corrispondentemente ridotto, per  il  medesimo  anno,  di  un
ammontare pari  all'importo  dello  scostamento,  il  limite  di  cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.