ARTICOLO 4 Al fine di attuare il presente Accordo, le Parti costituiranno il Comitato congiunto composto dai rappresentanti degli organi competenti delle due Parti. I nomi dei membri del Comitato congiunto saranno scambiati tra le Parti per le vie diplomatiche entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo Il Comitato congiunto: - coordina, propone, conforma e segue la realizzazione dei singoli programmi e progetti della collaborazione strategica e ne redige e trasmette il rapporto alle Parti, - promuove le attivita' dei gruppi di lavoro e di esperti comuni, che partecipano nella realizzazione dei programmi e progetti, - formula le proposte per il miglioramento dell'Accordo, - risolve le questioni controverse legate all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo. Il Comitato congiunto si riunira' due volte all'anno o in caso di bisogno piu' frequentemente sulla richiesta di una delle Parti, alternativamente in Italia e in Montenegro.