(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
Al fine di attuare il presente Accordo,  le  Parti  costituiranno  il
Comitato  congiunto  composto   dai   rappresentanti   degli   organi
competenti delle due Parti. 
I nomi dei membri del Comitato congiunto  saranno  scambiati  tra  le
Parti per le vie diplomatiche entro 30 giorni dall'entrata in  vigore
del presente Accordo 
Il Comitato congiunto: 
  - coordina, propone, conforma e segue la realizzazione dei  singoli
programmi e progetti della collaborazione strategica e  ne  redige  e
trasmette il rapporto alle Parti, 
  - promuove le attivita' dei gruppi di lavoro e di  esperti  comuni,
che partecipano nella realizzazione dei programmi e progetti, 
  - formula le proposte per il miglioramento dell'Accordo, 
  - risolve le questioni controverse  legate  all'interpretazione  ed
applicazione del presente Accordo. 
Il Comitato congiunto si riunira' due volte all'anno  o  in  caso  di
bisogno piu' frequentemente  sulla  richiesta  di  una  delle  Parti,
alternativamente in Italia e in Montenegro.